La Legge di bilancio 2017 (approvata in via definitiva) ha introdotto l'art.55-bis TUIR che disciplina il regime dell'IRI, ossia la nuova imposta sul reddito di impresa che potrà essere applicata dagli imprenditori individuali e dalle Snc e sas in regime di contabilità ordinaria.
L'adozione di tale regime:
- è opzionale e va esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione (per il 2017 nel modello Unico 2018)
- è valida per 5 anni ed è rinnovabile.
Optando per tale regime, il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore o collaboratore familiare/socio ma è assoggettato, a decorrere dal 1/01/2017, a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%. Infatti, in tale circostanza, non si applica l'art. 5 del TUIR che prevede la tassazione per trasparenza del reddito prodotto dalle società di persone.
Quando l’imprenditore o i propri soci prelevano le somme già assoggettate ad IRI dai conti bancari dell’impresa/società, queste somme hanno ancora natura di reddito di impresa e concorrono a formare integralmente il reddito dell’imprenditore/collaboratori/soci. Tuttavia, le somme prelevate non seguono le regole del reddito di capitale tassabili al 49,72%, ma saranno tassate “per intero”.
Un'importante novità si registra anche nell'ambito delle perdite; infatti, con il “nuovo” art.55-bis c. 2 TUIR, le perdite maturate durante l’applicazione del regime (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore /collaboratore/socio) sono computate in diminuzione del reddito dei periodi successivi:
Con riferimento all'ACE, la legge di Bilancio 2017 dispone poi che - per le società che scelgono l’IRI - sarà applicata la disciplina prevista per i soggetti IRES. Dal 2016, quindi, per tali soggetti il beneficio sarà calcolato misurando gli incrementi e decrementi del capitale proprio, così per i soggetti IRES.