si riepilogano gli adempimenti per la corretta tenuta della conservazione elettronica dei documenti (cd. “conservazione sostitutiva”), con riferimento alla introduzione dell’art. 2215 Cod. Civ. da parte della Manovra correttiva 2008. La possibilità di conservare le scritture ed i documenti contabili esclusivamente su supporti informatici (da stampare solo su richiesta in sede di eventuale verifica) è subordinata alla garanzia della “autenticità” e “integrità” dei documenti mediante la sottoscrizione con firma digitale e l’apposizione della marca temporale.