Pillole 19/12/2011Enti non commerciali – Obblighi contabili e fiscaliL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 126 del 16/12/2011, ha stabilito che gli enti non commerciali che non esercitano alcuna attività d’impresa, ma solo attività istituzionali, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della contabilità (fermo restando l’obbligo di redazione del rendiconto annuale e di raccolta fondi, se previsti). L’Agenzia precisa che le disposizioni inerenti agli adempimenti contabili sono dovute solo nel caso in cui l'ente non commerciale eserciti un'attività abituale e sistematica di natura commerciale, anche non esclusiva.
Pillole 19/12/2011Versamento sanzioni ai Monopoli di Stato – Istituiti i codici tributoL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 125 del 16/12/2011, ha istituto i codici tributo per il versamento all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato delle sanzioni relative alla mancata o errata comunicazione certificata di inizio attività per i gestori di concorsi, pronostici e scommesse. Ai sensi dell’art. 5, comma 3 del DLgs. n. 504/98, così come modificato dall’art. 1, comma 65 della L. n. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), infatti, i gestori di concorsi, pronostici e scommesse, che non presentino la comunicazione certificata d’inizio attività, o la presentino con indicazioni errate, sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 516 a 2.000 euro.
Pillole 16/12/2011Cessione di ramo d’azienda – Trasferimento del plafond alla conferitariaL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 124 del 14/12/2011, ha fornito chiarimenti in materia di conferimento di ramo d’azienda, affermando che è possibile trasferire una parte del plafond IVA maturato dalla conferente alla conferitaria, poiché quest’ultima subentra nell’attività abituale di esportazione. Infatti, la conferitaria, acquisendo lo status di esportatore abituale, potrà effettuare acquisti senza il pagamento dell’IVA (art. 8, co. 2, D.P.R. n. 633/1972).
Pillole 16/12/2011Istanze di rimborso – Ufficio competenteL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 123 del 14/12/2011, ha reso noto che, in relazione alle istanze di rimborso di versamenti d’imposta non dovuti (art. 38, DPR 602/1973), l’ufficio competente è quello nella cui circoscrizione il contribuente istante aveva iscritto il domicilio fiscale al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi (art. 31, DPR 600/1973). Per quanto riguarda il rimborso, ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73, che l'Ufficio al quale deve essere avanzata l'istanza, entro 48 mesi dal pagamento, è quello dell'intendenza di finanza nella cui circoscrizione ha sede il concessionario presso il quale è stato eseguito il versamento.
Pillole 16/12/2011Acquisto di beni in leasing – Il rimborso IVA spetta alla società concedenteL’Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 122 del 13/12/2011, ha stabilito che il rimborso dell’IVA per l’acquisto di beni da parte delle società di leasing spetta esclusivamente alla società concedente, in quanto essa è giuridicamente proprietaria del bene. Ai fini dell’applicazione dell’art. 30, co. 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972, infatti, ciò che rileva è la proprietà giuridica del bene ammortizzabile e la sua teorica ammortizzabilità, indipendentemente da un suo effettivo ammortamento.