Con la recente circolare n.16/2014, l’Agenzia delle dogane si è pronunciata sulle conclusioni rese nella sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-272/13 in materia di depositi IVA.
L'Agenzia fa proprio il principio, affermato nella sentenza, in base al quale è ammesso che uno Stato UE possa subordinare la concessione della sospensione dal pagamento dell’IVA dovuta all'importazione a condizione che le merci vengano introdotte fisicamente in un deposito fiscale ai fini IVA. In tal senso, è legittimo il disposto normativo dell'art. 50-bis del DL 331/93 e, conseguentemente, sono ancora valide le istruzioni già fornite dalla prassi amministrativa.
Riguardo poi la necessità di assolvere l'IVA all'importazione in Dogana, ancorché già regolarizzata mediante reverse charge, senza riconoscimento del diritto alla detrazione dell'imposta, l’Agenzia ritiene che tale adempimento non sia contrario al principio di neutralità dell'IVA, alla luce del disposto dell'art. 60 co. 7 del DPR 633/72, che consente al cedente di rivalersi nei confronti del proprio cessionario anche nel caso di IVA pagata a seguito di accertamento.
Dal punto di vista sanzionatorio, viene confermato che la sanzione applicabile è quella prevista dall’art. 13 del DLgs471/97, con le riduzioni ivi previste in caso di tempestiva regolarizzazione (sanzione amministrativa pari al 30% dell’IVA non versata all’atto dell’importazione).