Info Fisco 004 / 1509/01/2015Rimborsi IVA - I recenti chiarimenti delle EntrateCon la CM 32/2014, l’Agenzia, ha fornito chiarimenti in merito alla nuova disciplina dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche operate dall'art.13 del DLgs.175/2014 (in vigore dal 13/12/2014). Tra le novità più significative si segnala che: al fine di accelerare l’erogazione dei rimborsi, la decorrenza del termine di 3 mesi per la loro esecuzione è anticipata alla data di presentazione della dichiarazione (nella previgente norma detto termine iniziava a decorrere dalla scadenza prevista per la presentazione della dichiarazione); in presenza di dichiarazione integrativa, il termine trimestrale per l'esecuzione dei rimborsi decorre dal momento in cui viene presentata tale dichiarazione e, nel caso in cui il visto di conformità sia stato ivi apposto per la prima volta, gli interessi sono dovuti dalla medesima data.
Info Fisco 008 / 1514/01/2015"Nuovo" credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppoLa Legge di stabilità 2015 ridisegna il credito d’imposta per l’attività di R&S di cui al DL 145/2013. Tra le modifiche più significative, si evidenzia che il credito d’imposta spetta ora: beneficiari: a tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica (ditta individuale, società di persone / di capitali, ecc.), dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. periodo di riconoscimento: per gli investimenti effettuati dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014 e fino a quello in corso al 31/12/2019 (quinquennio 2015-2019) misura: fino ad un importo massimo annuo di 5 milioni (o comunque pari ad almeno .30.000), nella misura del 25 delle spese in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nel triennio 2012-2014 ovvero nella misura del 50 dell’eccedenza in caso di spese per personale altamente qualificato e per contratti di ricerca extra muros.
Info Fisco 010 / 1515/01/2015IRAP - Novità della Legge di stabilità 2015Tra le principali novità introdotte dalla Legge di stabilità 2015 in materia di Irap, dirette a ridurre l’incidenza del costo del lavoro sulla base imponibile, si richiama quanto segue: per qualsiasi soggetto Irap (indipendentemente dal criterio di determinazione adottato: imprese, professionisti, agricoltori, ecc.), la deduzione integrale del costo del lavoro a tempo indeterminato; sono esclusi i soggetti che applicano il cd. criterio retributivo (Enc con sola attività istituzionale; PA); in favore dei produttori agricoli/società agricole la deduzione è estesa anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato che abbiano lavorato almeno 150 giornate e con contratto di durata almeno triennale; è tuttavia subordinata all’autorizzazione della Commissione UE; la quota dei versamenti Irap deducibile dal reddito d’impresa, da considerare al netto delle deduzioni già in vigore, diviene quindi al netto anche della nuova deduzione integrale del costo del lavoro; i soggetti Irap (esclusi quelli che applicano il cd. criterio retributivo) che non si avvalgono di lavoratori dipendenti è introdotto un credito d’imposta pari al 10 dell’IRAP lorda utilizzabile esclusivamente in compensazione con F24 a decorrere dall’anno di presentazione del modello IRAP; sono abrogate le riduzioni delle aliquote Irap previste a decorrere dal 2014 dal DL 66/2014 (con ripristino delle aliquote previgenti).
Info Fisco 013 / 1520/01/2015Il nuovo regime forfettario dal 1 gennaio 2015La Legge di stabilità 2015 ha introdotto, a decorrere dal 01/01/2015, un nuovo regime fiscale agevolato che sostituisce tutti i regimi previgenti, sostanzialmente abrogati. Tale regime: è riservato alle persone fisiche con ricavi/compensi inferiori a determinati limiti, variabili in relazione all’attività esercitata; è un regime naturale; è tuttavia consentita l’opzione per il regime ordinario, con vincolo triennale; non ha alcun limite di durata; pertanto, lo stesso può essere applicato finché permangono i requisiti; è assoggettato ad un’imposta sostitutiva pari al 15; i contributi IVS sono dovuti applicando le aliquote previste sul reddito dichiarato senza considerare il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi; per i soggetti che iniziano una nuova attività, stabilisce che, per il periodo d’imposta di inizio dell’attività e i 2 successivi, il reddito è ridotto di 1/3.
Info Fisco 018 / 1523/01/2015Legge di stabilità 2015 - Detrazioni 50 e 65 e bonus mobiliLa Legge di stabilità 2015 ha proceduto a disporre: la proroga fino al 31/12/2015 dell’aliquota potenziata: - al 50, per la detrazione IRPEF relativa interventi di recupero del patrimonio edilizio - al 65, per la detrazione relativa gli interventi antisismici (art. 16-bis co. 1 lett. i) del TUIR) - al 65, per la detrazione Irpef/Ires relativa gli interventi di riqualificazione energetica la proroga al 31/12/2015 della detrazione IRPEF del 50 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (cd bonus mobili) l’estensione della detrazione del 65 alle spese di acquisto e posa in opera di: - impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di .30.000; - schermature solari, nel limite massimo di detrazione di . 60.000 l’aumento dal 4 all’8 della ritenuta d’acconto che banche/Poste operano sui relativi bonifici l’estensione da 6 a 18 mesi del lasso di tempo entro cui le imprese di costruzione/coop edilizie devono vendere/assegnare l’immobile oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l’intero fabbricato, consentendo all’acquirente/ assegnatario di beneficiare della detrazione del 50
Info Fisco 024 / 1529/01/2015Voluntary disclosure - Prime analisi della disciplinaLa cd. voluntary disclosure, attualmente in attesa del Provvedimento attuativo, introduce la possibilità di definire violazioni commesse entro il 30/09/2014 in relazione: sia al quadro RW: riservata alle sole persone fisiche e assimilati che a violazioni non connesse ad attività estere, estesa a tutti i contribuenti (cd. voluntary interna) fruendo del solo abbattimento delle sanzioni (rimanendo dovute per intero imposte ed interessi). La procedura prende spunto da una apposita comunicazione del contribuente, in seguito alla quale l’ufficio attiva la procedura dell’invito al contraddittorio; il contribuente può definire l’atto con l’adesione all’invito, oppure tramite adesione all’accertamento, in contraddittorio con l’ufficio.