Con la conversione in legge del DL 193/2016 sono definitive le novità introdotte in materia di opzione per la cedolare secca. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che:
- proroga contratto: la mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione (mod. RLI) in regime di cedolare secca, non implica più la revoca dell’opzione in presenza di “comportamento concludente” del contribuente (in termini di versamento dell’imposta sostitutiva e compilazione dell’apposito riquadro in Unico PF/730).
- inasprimento delle sanzioni: la mancata comunicazione (art.17 Dpr 131/86):
- della proroga del contratto in regime di cedolare secca
- della risoluzione del contratto di locazione regime di cedolare secca
comporta la sanzione di €.100 (in luogo di €.67), ridotta ad €.50 (in luogo di €.35) se il ritardo è contenuto nel limite di 30 giorni.
Non sono modificate le sanzioni in caso di inadempimento relativo a contratti non in regime di cedolare secca, o nel caso di omessa comunicazione di cessione del contratto di locazione cedolare secca.