La Legge di bilancio 2017 apporta significative modifiche, con effetto dal periodo d’imposta 2017, al credito d’imposta per ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 DL 145/2013, riconosciuto sulla “spesa incrementale” relativa ai costi di R&S sostenuti dalle imprese, tra cui si segnala:
- Periodi agevolati: viene esteso di un anno, fino al 31/12/2020, il periodo nel quale occorre effettuare gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per poter beneficiare del bonus
- Soggetti interessati: il credito d’imposta matura anche nel caso di contratti di ricerca stipulati con imprese residenti/localizzate in paesi UE o SEE, oppure rientranti nella “White list”
- Misura: il bonus sarà riconosciuto nella misura unica del 50% per tutte le tipologie di spese ed aumenterà da 5 a 20 milioni l’importo massimo annuale riconoscibile a ciascun destinatario
- Spese ammissibili: sono ammesse al credito d’imposta le spese relative a tutto il personale impiegato in attività di R&S, non essendo più richiesta la qualifica di “personale altamente qualificato”
Compensazione: il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi per le attività in ricerca e sviluppo sono stati sostenuti