La Legge di bilancio 2017 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni di controllo/collegamento (sono esclusi i soli immobili merce), risultanti dal bilancio 2015.
La rivalutazione (che si ritiene non ammessa ai soli fini civilistici):
- deve essere eseguita nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa “categoria omogenea”
- comporta l’applicazione di un’imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili da versare in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
Gli effetti fiscali della rivalutazione sono differiti:
Limitatamente agli immobili, il maggior valore iscritto in bilancio è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d’imposta in corso alla data del 1° dicembre 2018 (2018 per i soggetti solari).