L’Agenzia delle Entrate ha recentemente adeguato alle novità in vigore dal 2017 le istruzioni al modello IVA TR per la richiesta di rimborso/utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.
In particolare le nuove istruzioni sono riferite ai casi di esonero di prestazione della garanzia:
- con l’innalzamento ad €. 30.000 dell’entità del rimborso eseguibile senza prestazione di garanzia
- degli ulteriori casi di esonero introdotti in applicazione del cd. “regime collaborativo” dei contribuenti.
Si rammenta che:
- entità del credito: il credito sorto nel trimestre deve essere superiore a €. 2.582,28
- compensazione per importi > € 5.000: è richiesta la preventiva presentazione del modello IVA TR