Le prestazioni di servizi relative a beni immobili sono territorialmente rilevanti ai fini dell’IVA, nello Stato in cui è ubicato l’immobile oggetto della prestazione (art. 7-quater, co. 1, lett. a) DPR 633/72).
Tale criterio si applica a prescindere dalla circostanza che si tratti di un servizio reso nei confronti di un soggetto passivo d’imposta (B2B) o di un servizio reso nei confronti di un privato consumatore (B2C).
Dal 1º gennaio 2017, per aiutare gli operatori nell’interpretazione delle regole è arrivata la disciplina comunitaria (Reg. UE 1042/2013 e Reg. CE 282/2011).
Infatti, con tale normativa è stata fornita una definizione univoca della nozione di bene immobile ed è stato specificato quale debba essere la relazione con il bene immobile di una operazione tale da configurare un servizio immobiliare.
Di seguito saranno esposte le regole di territorialità relative ai beni immobili facendo la distinzione tra la normativa comunitaria e quella nazionale.