L’art. 18 del DL 118/2021 ha introdotto la nuova procedura del “concordato semplificato” per la liquidazione del patrimonio, utilizzabile come sbocco della procedura di composizione negoziata della crisi.
Il concordato semplificato produce, fin dalla presentazione della domanda, gli stessi effetti dell’ordinario concordato, ma, a differenza di questo non è soggetto al vaglio iniziale di ammissibilità, al vincolo di soddisfare i creditori chirografari ad un livello predeterminato, né deve rispettare le regole della competitività, né sottostare al voto dei creditori.