Info Fisco 003 / 2310/01/2023Regime forfettario dal 2023 - Le novitàLa legge di Bilancio 20023 ha proceduto, con effetto dal 2023, a modificare il regime forfetario, prevedendo l’introduzione: di un maggior limite di ricavi/compensi dell’anno precedente, portato a . 85.000 (in luogo di . 65.000) di una causa di decadenza retroattiva in presenza di ricavi/compensi dell’anno superiori a . 100.000. Ulteriore aspetto da considerare è costituito dall’estensione dell’obbligo della fatturazione elettronica ai contribuenti forfettari, che impatta sulla riduzione del periodo accertativo per i soggetti (con ricavi/compensi 2019 non superiori a . 25.000) che adottano per facoltà (e non per obbligo) tale modalità di fatturazione.
Info Fisco 005 / 2312/01/2023Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci – Trasformazione agevolataLa Legge di Bilancio 2023 ha riproposto la possibilità per le società di procedere entro il 30/09/2023: a) ad assegnare/cedere in via agevolata nei confronti dei soci che risultavano tali anche al 30/09/2022: immobili diversi da quelli strumentali per destinazione beni mobili registrati (autoveicoli, imbarcazioni, ecc.) non strumentali nell’attività propria dell’impresa. b) alla trasformazione in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo/principale la gestione di tali beni, ammessa se tutti i soci attuali erano già presenti al 30/09/2022. Imposta sostitutiva: sul plusvalore dato dalla differenza positiva tra valore normale dei beni assegnati/ceduti (o posseduti, in caso di trasformazione) ed il costo fiscalmente riconosciuto, si applica un’imposta sostitutiva di Irpef/Ires ed IRAP nella misura: del 10,50 per le società di comodo in almeno 2 dei 3 periodi dal 2020 al 2022 dell’8, in caso contrario.
Info Fisco 009 / 2325/01/2023Modello CU 2023 - Le novitàIl mod. CU 2023 (periodo d’imposta 2022), da inviare telematicamente entro il 16/03/2023, ha recepito le seguenti novità normative: assegno unico: le modifiche sono conseguenti all’istituzione, dal marzo 2022, dell’assegno unico per i figli a carico che ha modificato la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia trattamento integrativo: la Legge di bilancio 2022 ha disposto che, in presenza di reddito complessivo tra 15.000 ed 28.000, il trattamento spetta solo per la incapienza dell’Irpef lorda rispetto alla somma di determinate detrazioni e delle rate di detrazione a riporto da annualità fino al 2021; a tal fine, in relazione agli interessi passivi, sono differenziati quelli derivanti da a mutui stipulati prima e dopo il 2021 benefit fino a . 3.000 e bonus carburanti: nella sezione Redditi esenti vanno indicati i benefit non tassati nel limite introdotto per il solo 2022 di . 3.000; va, inoltre indicato il valore dei buoni carburante (nel limite di . 200) ceduti gratuitamente ai dipendenti da datori di lavoro del settore privato locazioni brevi: si precisa che è necessaria l’indicazione dei dati catastali dell’immobile locato.
Info Fisco 012 / 2302/02/2023Credito Iva 2022 - Utilizzo in compensazioneLe regole per la compensazione orizzontale del credito annuale IVA anno 2022, inalterate rispetto all’anno scorso, si riassumono come segue: fino ad 5.000: la compensazione è libera, potendo essere effettuata senza attendere la presentazione del mod. Iva 2023 (dunque, fin dal 1/01/2023), che non deve essere obbligatoriamente vistato oltre 5.000: occorre distinguere i seguenti casi: in generale: è richiesta la preventiva presentazione del mod.
Info Fisco 014 / 2309/02/2023Derivazione rafforzata - Microimprese - Correzione errori contabili - NovitàIl legislatore è intervenuto due volte nel corso del 2022, mediante il decreto Semplificazioni, prima, e la legge di bilancio per il 2023, poi, per modificare l’art. 83, del tuir in materia di derivazione rafforzata, per ampliare l’ambito applicativo di questa nell’ambito delle micro-imprese introducendola nell’ambito della disciplina fiscale della correzione degli errori contabili limitatamente alle società sottoposte alla revisione legale dei conti.
Info Fisco 016 / 2317/02/2023Mod. Iva 2023 - Il Credito Iva 2022 a rimborsoIn alternativa all’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA, il contribuente può optare per la richiesta di rimborso, la quale: è ammessa solo in presenza di determinati requisiti (tra cui l’accesso al regime forfettario dal 2023) necessita di apposita garanzia, salvo che per i rimborsi, alternativamente: d’importo non superiore a . 30.000 (. 50.000 se ricorre il requisito del punteggio Isa minimo: 8 sul periodo d’imposta 2022 o 8,5 quale media del punteggio sui periodi 2021 e 2022) in caso di contribuenti non a rischio che presentano il mod. Iva vistato, rilasciando le apposite dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
Info Fisco 019 / 2322/02/2023Versamento del saldo Iva 2022Il versamento del saldo Iva 2022 può essere effettuato, a scelta del contribuente, alternativamente: entro il 16/03/2023, in unica soluzione o rateizzato in un massimo di 9 rate entro il 30/06/2023, in unica soluzione o rateizzato (in un massimo di 6 rate), con applicazione della maggiorazione di 1,6 (cioè 0,4 per ogni mese o frazione di mese successivo al 16/03/2023) entro il 31/07/2023 (il 30/07 cade di domenica), in unica soluzione o in un massimo di 5 rate, applicando alla somma dovuta al 30/06/2023 (al netto delle compensazioni) un’ulteriore maggiorazione dello 0,40.