In alternativa all’utilizzo in compensazione del credito annuale IVA, il contribuente può optare per la richiesta di rimborso, la quale:
- è ammessa solo in presenza di determinati requisiti (tra cui l’accesso al regime forfettario dal 2023)
- necessita di apposita garanzia, salvo che per i rimborsi, alternativamente:
- d’importo non superiore a €. 30.000 (€. 50.000 se ricorre il requisito del punteggio Isa minimo: 8 sul periodo d’imposta 2022 o 8,5 quale media del punteggio sui periodi 2021 e 2022)
- in caso di contribuenti “non a rischio” che presentano il mod. Iva “vistato”, rilasciando le apposite dichiarazioni sostitutive di sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e di regolarità contributiva.
Il rimborso del credito Iva va richiesto mediante compilazione del rigo VX4 del modello IVA.
Ove l’Ufficio riscontri l’inesistenza di tali requisiti, notifica al contribuente un “provvedimento di diniego”; in tale caso il credito può essere computato nella prima liquidazione periodica/dichiarazione annuale.