La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23019 dell’11.11.2016 ha accolto il ricorso dell’Amministrazione Finanziaria, affermando che è legittima la cartella emessa nei confronti dell’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, anche se le pretese del credito eccedono il patrimonio lasciato del defunto Richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale, la Suprema Corte evidenzia che ai sensi dell’art. 490 del c.c. chi accetta l’eredità con beneficio d’inventario assume comunque la qualifica di erede, con l’unica differenza, rispetto a chi accetta l’eredità senza limitazioni, che il patrimonio del defunto è tenuto separato rispetto al patrimonio dell’erede.
In base alla normativa richiamata, l’erede risponde dei debiti in questione nei limiti dei beni lasciati dal de cuius. Nel caso in cui venga notificata una cartella all’erede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario, che supera la capienza del patrimonio del de cuius, l’erede deve far valere in via giudiziale la propria limitazione di responsabilità.
Con tali argomentazioni, la Corte di Cassazione accolgie il ricorso dell'Amministrazione Finanziaria e cassa con rinvio la sentenza della CTR, che aveva annullato la pretesa erariale.