In tema di agevolazioni fiscali cosiddette “prima casa” il contribuente, che nel quinquennio abbia rivenduto l'immobile, evita la revoca dei benefici non soltanto se entro l’anno successivo acquisti un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, ma anche se realizzi su un terreno di sua proprietà, acquistato prima o dopo l'alienazione infraquinquennale, la propria abitazione principale di cui diventa proprietario in virtù del principio dell'accessione, posto che l’art. 1, nota II bis della parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 non distingue tra acquisti a titolo originario e derivativo.
È quanto chiarisce la Quinta Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con sentenza numero 18211 del 2016.