Il mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la redazione del pvc e la notifica dell’avviso di accertamento, previsto dall’art. 12, co. 7, dello Statuto del contribuente, non viola il diritto di difesa e non comporta l’annullamento dell’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia, nei c.d. accertamenti a tavolino che abbiano per oggetto tributi soggetti esclusivamente alla normativa nazionale.
E’ quanto si evince dalla sentenza della Corte di Cassazione, n° 24199 del 29.11.2016.