La Corte di cassazione con la sentenza n. 24385 del 30 novembre 2016, ha affermato che è indeducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile della società l’ammortamento iscritto tardivamente sul libro cespiti
Nel caso di specie, l’Amministrazione Finanziaria, sulla base delle risultanze di un controllo effettuato nei confronti di una società di persone, contestava la deducibilità dei costi per ammortamenti perché, all’atto del controllo, le relative quote non risultavano iscritte nel libro degli inventari, debitamente annotato.