Le fatture prive dei requisiti previsti di cui all’art. 21 DPR 633/72, e, nello specifico, prive dell’indicazione di una specifica prestazione, non consentono di provare l’inerenza dei costi né la loro congruità. L’Amministrazione può quindi legittimamente rideterminare l’imponibile Ires, Irap e Iva, ritenendo i costi in oggetto indeducibili e l’Iva indetraibile.
E’ quanto da ultimo ribadito dalla CTR di Roma, con la sentenza n.6962/16