La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 1823 depositata il 24.01.2017, ha affermato, in applicazione dell’art. 5, co. 3, D.lgs. 147/2015 (noto come Decreto crescita e internalizzazione), che ai fini IRPEF, IRES ed IRAP, l’esistenza di un maggior corrispettivo non può essere presunta soltanto sulla base del valore anche se dichiarato o accertato ai fini dell’imposta di registro ovvero delle imposte ipocatastali.
Di conseguenza, anche per il passato, è illegittimo l’accertamento della plusvalenza immobiliare fondato solo sulla rettifica di valore definito ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale.