Per le società immobiliari destinatarie di accertamento fiscale in tema di contestazione dei prezzi di vendita degli immobili, l’onere della prova è posta a carico della società stessa, la quale è dovuta all’esibizione di elementi probatori oggettivi e dettagliati.
La sospensione necessaria del processo a norma dell’art. 295 del Cod. di Proc. Civ. (nel caso di contenzioso che coinvolge diversi soggetti per questioni connesse ed affidate a giudici diverse) opera anche nel processo tributario.
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la Sentenza n. 3584 del 10 Febbraio 2017.