È nullo l’avviso di accertamento per maggiori redditi con conseguente IRES, IRAP ed IVA da versare, se il contribuente fornisce il dettaglio delle singole operazioni contabili e bancarie. La presunzione legale dell’Ufficio decade quando i movimenti bancari sono direttamente riconducibili al conto corrente del contribuente, ragion per cui si determina l’inversione dell’onere della prova a carico dell’Ufficio.
Ciò è quanto stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile - T, con l’Ordinanza n. 3447 del 9 Febbraio 2017.