In tema di riscossione dei tributi, la cartella di pagamento emessa per riscuotere un credito tributario diviene illegittima a seguito della sentenza che, accogliendo il ricorso proposto dal contribuente, annulla l'atto impositivo prodromico dal momento che tale pronuncia fa venir meno, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, il titolo sul quale si fonda la pretesa tributaria, privandola del supporto dell'atto amministrativo che la legittima, ed escludendo quindi che essa possa formare ulteriormente oggetto di alcuna forma di riscossione provvisoria.
A estendere questo principio al ruolo ordinario è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 33318 del 17 dicembre 2019, ha accolto il ricorso di un contribuente contro l'Agenzia delle dogane.