Non è possibile avvalersi della remissione in bonis in relazione all’opzione di adesione al consolidato qualora l’amministrazione finanziaria abbia in precedenza emanato provvedimento di diniego di rimborso, motivato proprio sulla base della tardività della comunicazione dell'opzione.
Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 28939 del 17 dicembre 2020 con cui ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.