Illegittima la notifica dell’avviso di accertamento al vecchio indirizzo avvenuta dopo 30 giorni dalla comunicazione all’Agenzia delle entrate del cambio di residenza; a nulla vale il fatto che il perfezionamento della variazione anagrafica da parte del Comune sia avvenuto successivamente.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con l’ordinanza n. 41137 del 22 dicembre 2021, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.