Si applica il termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso delle ritenute Irpef versate sul trattamento pensionistico ricevuto, ma non dovute a seguito di un successivo accertamento che riteneva la prestazione indebita, con obbligo di rimborso. Il dies a quo coincide con quello in cui è stata effettuata la ritenuta, ma con quello in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale. Anche il sostituito è legittimato a richiedere il rimborso e ad impugnare l’eventuale rifiuto.
Lo chiarisce la Cassazione con sentenza 7936 del 25 marzo 2024 con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.