In tema di transfer pricing, non è elusivo l’acquisto di beni presso la propria consociata estera. Nella scelta delle società-campione l’amministrazione finanziaria deve tener conto della localizzazione geografica della tipologia di produzione e delle funzioni, rischi o investimenti comparabili.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 10499 del 18 aprile 2024, con cui ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle entrate.