Si applica il principio della tassazione del reddito prodotto in Italia ai contribuenti iscritti all’Aire per i quali l’ufficio non accerti la sussistenza della residenza effettiva nel nostro Paese né contesta la residenza al di fuori del territorio dello Stato. In questi casi l’ufficio competente è quello del comune in cui è stato prodotto il reddito contestato, ovvero quello del Comune dove è stato prodotto il reddito più elevato.
Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 11733 del 2 maggio 2024 con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.