Il coltivatore diretto in pensione non paga l’Imu per i terreni agricoli. La condizione di pensionato non esclude il trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti. L’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali è il mantenimento dell’iscrizione alla previdenza agricola secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, senza necessità di procedere ad un accertamento ulteriore in ordine all’attività in concreto svolta e alla prevalenza dei redditi.
Lo ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza 11882 del 3 maggio 2024, con cui ha accolto il ricorso di un contribuente.