L’usufrutto sulle quote srl si estingue soltanto con la cancellazione della società dal registro delle imprese e non con la liquidazione volontaria; atto, quest’ultimo, che consente alle partecipazioni di produrre anche in seguito frutti civili: fa reddito in capo all’usufruttuario, dunque, anche la quota di patrimonio netto attribuita al contribuente con la liquidazione, se costituisce un utile perché risulta superiore al prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni. E il rapporto d’imposta sorge a ogni effetto fra l’amministrazione finanziaria e l’usufruttuario, al quale soltanto spetta la legittimazione per presentare istanze di rimborso.
È quanto emerge dalla sentenza 11357 del 29 aprile 2024, con cui la Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente in quanto non legittimato, come nudo proprietario, a presentare istanza di rimborso.