Nel rimborso dei versamenti diretti Ires non dovuti per i periodi d’imposta precedenti al 2012, a causa della norma che ha consentito la deducibilità forfettaria dell’Irap dalle imposte sui redditi, rientrano anche gli interessi; questi, data la loro natura compensativa, decorrono dal versamento e maturano dal semestre successivo, fino alla data dell’ordinativo di pagamento.
Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza 13755 del 17 maggio 2024, con cui ha accolto il ricorso di una società.