Uno degli aspetti di maggior interesse presenti nella Legge di Bilancio 2017 riguarda certamente la soppressione di Equitalia, con l’affidamento dei ruoli precedentemente svolti dall’Agente della riscossione prima ad nuovo ente pubblico economico “Agenzia delle Entrate – Riscossione”, per poi, in un secondo momento, essere “internalizzate” dall’Agenzia delle Entrate. Gli aspetti organizzativi del nuovo ente non sono ancora chiari e potranno essere sciolti solo dopo aver letto il testo del DDL di Bilancio 2017 sul quale ancora circolano solo indiscrezioni.
Alla soppressione di Equitalia si accompagnerà la rottamazione delle cartelle di pagamento: più facile a dirsi che a farsi. Ai più tale misura è suonata come una specie di condono “politico”. Su questo non vogliamo esprimerci, ma ci preme più occuparci degli aspetti meramente tecnici della questione.
La procedura agevolata pone in primo luogo la necessità di definire cosa potrà essere sanato: quali tipologie di imposte, il periodo temporale di riferimento, cosa si dovrà pagare per regolarizzare la propria posizione, come comportarsi nel caso di contenziosi in corso o nei casi di cartelle pagate solo in parte.
Ambito oggettivo della procedura agevolata - Per ciò che attiene al primo aspetto, ad ora è solo dato sapere che saranno esclusi dalla procedura agevolata i ruoli con l’Iva all’importazione, al pari delle somme dovute per aiuti di Stato o quelle per danni erariali, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Dovrebbero invece rientrare nel perimetro della procedura agevolata i ruoli emessi da regioni, province, anche autonome, città metropolitane e comuni, a condizione che l’ente locale abbia espressamente deliberato la sua adesione alla procedura. In termini spiccioli questo significa che potranno essere sanate sia le multe per le violazioni al codice della strasa che debiti per imposte comunali come le vecchie Ici o Tasi, o ancora le imposte sui rifiuti.
Altro aspetto da evidenziare riguarda l’inclusione nella rottamazione delle somme affidate all’Ente dalla riscossione nel periodo 2000 – 2015. Su tale questione non possiamo essere che perplessi: se rottamazione deve essere vanno certo ricomprese le somme antecedenti al periodo temporale suddetto.
Il quantum da pagare - Il cuore della questione è certamente relativo al quantum da pagare per chiudere i conti con il Fisco. La versione attuale dà la possibilità di rottamare le vecchie cartelle pagamento con il pagamento delle imposte dovute e le somme dovute a titolo di aggio (6% oppure 8%) e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Restano fuori invece le sanzioni e degli interessi di mora.
ESEMPIO:
Un contribuente che aderisce alla procedura agevolata per “rottamare” una cartella di pagamento che comprende solo sanzioni potrà chiudere il tutto pagamendo solo le somme accessorie (somme dovute a titolo di aggio (6% oppure 8%) e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, ecc…).
La rateazione delle cartelle di pagamento - Altra questione dibattuta riguarda la rottamazione delle cartelle con dilazioni pendenti. Sarà possibile accedere alla procedura agevolata solo se si sono effettuati i pagamenti in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. Dovrebbero essere ammessi anche i soggetti decaduti che non hanno fruito della riammissione alla rateazione.
Rinuncia ai contenziosi in corso - Chi deciderà di fruire della norma agevolativa dovrà esplicitamente dichiarare di voler rinunciare a eventuali contenziosi in corso. La rinuncia dovrà essere espressa assieme al modello di adesione alla procedura, che dovrà essere approvato dall’Amministrazione Finanziaria entro 90 giorni dall’entrata in vigore della norma.
Le modalità di pagamento e la decadenza – Il pagamento del debito residuo dovrebbe avvenire con rate trimestrali, senza la possibilità di poter optare per l’estinzione dell’obbligazione attraverso la compensazione con i crediti vantati per appalti e forniture,ex. articolo 28 quater del Dpr 602/73. La decadenza si verifica con il tardivo o incompleto pagamento di una sola rata, anche per un solo giorno di ritardo senza più spazio per l’istituto del lieve inadempimento.