I contribuenti che fruiscono del regime di contabilità semplificata secondo le norme attualmente in vigore devono tenere:
• i registri prescritti ai fini dell'IVA;
• il registro delle entrate e delle uscite, se vengono effettuate esclusivamente operazioni non soggette ad IVA (art. 18, co. 3, D.P.R. 600/73);
• il registro dei beni ammortizzabili. I soggetti in contabilità semplificata possono non tenere detto registro, a condizione che vengano forniti in maniera sistematica i dati relativi al registro stesso (art. 13, D.P.R. 7.12.2001, n. 435).