Il DL 193/2016 prevede una procedura “rafforzata” nel caso cui la collaborazione volontaria abbia ad oggetto contanti o valori al portatore. Per questa tipologia di regolarizzazione, i contribuenti:
a)rilasciano “unitamente” alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli tributari previsti dalla voluntary disclosure. Pertanto, chiunque fraudolentemente si dovesse avvalere della procedura in esame al fine di far emergere attività finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli tributari coperti, è punito con la reclusione da un 1 e 6 mesi a 6 anni, ferma restando la possibilità di applicare i reati di riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori.
b)provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati: