Agli uffici dell’Agenzia delle Entrate spetta il compito di verificare la regolarità delle domande di definizione delle liti e la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’eventuale diniego di definizione va notificato al contribuente entro il termine perentorio del 31 luglio 2018; il provvedimento può essere impugnato, entro 60 giorni dalla notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale pende la lite. Per i giudizi sospesi fino al 31 dicembre 2018 è prevista l’estinzione automatica, salvo che la parte (contribuente o ufficio) che ne abbia interesse presenti istanza di trattazione entro il periodo di sospensione.