Siprevede, con il comma 586, l'istituzione dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti dei soggetti residenti indicati dall’articolo 23, comma 1 del DPR 600/1973108 nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con l’esclusione dei soggetti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.
Si ripropone il rinvio, con il comma 587, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018, per l’individuazione delle prestazioni di servizi a cui applicare l'imposta sulle transazioni digitali;
S'iintendono per servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia di informazione.
Si riduce dal 6 al 3 per cento, con il comma 588 l’aliquota dell’imposta, dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione, precisando che l'aliquota si applica sul valore della singola transazione che è inteso come il corrispettivo dovuto per le prestazioni di cui al comma 587 al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). L’imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni, superiore a 3.000 unità.
Con il comma 588-bis si definiscono le modalità del prelievo dell’imposta; in particolare il prelievo avviene all’atto del pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti committenti del servizio di cui al comma 587, con obbligo di rivalsa sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino, con apposite formalità112, di non superare i limiti delle 3.000 unità di transazioni. L'imposta è versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo.
Si fa rinvio, con il comma 589, al decreto precedentemente indicato per definire le modalità applicative dell’imposta in argomento ivi compresi gli obblighi dichiarativi e di versamento, nonché eventuali casi di esonero. Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate si possono individuare ulteriori modalità di attuazione della disciplina.
Infine con il comma 593 si dispone l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni previste in materia di IVA, ai fini dell’accertamento, delle sanzioni, della riscossione e del contenzioso in materia di imposta sulle transazioni digitali.