Fisco passo per passo 29/12/2017Legge di Bilancio 2018: la sintesi delle altre novitàVARIE ATTI STIPULATI MEDIANTE ATTI PUBBLICI INFORMATICI S’interviene sulla disciplina di cui al comma 1-ter dell'articolo 36 del decreto-legge 112/2008, recentemente introdotta dall'art. 11-bis del decreto-legge 148/20177, in materia di semplificazioni e riduzioni dei costi d'impresa. Si ricorda che la norma vigente dispone che tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis (impresa familiare), da 2498 a 2506 (trasformazioni, fusioni e scissioni) e 2556 (cessioni aziendali) del codice civile possono essere sottoscritti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.
Fisco passo per passo 28/12/2017Legge di Bilancio 2018: tutte le novità IVAIVA STERILIZZAZIONE INCREMENTO IVA E ACCISE Si completa la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2018 e delle accise per l’anno 2019 già parzialmente introdotti con il decreto-legge n. 148 del 2017 (collegato alla legge di bilancio 2018). Sono poi rimodulati gli aumenti IVA per il 2019, mentre restano invariati gli aumenti IVA e accise per gli anni successivi. il comma 2, lettera a), elimina l’aumento di 1,14 punti percentuali dell’aliquota IVA ridotta al 10 previsto per il 2018, riduce da 2 a 1,5 punti percentuali l’aumento per il 2019 (dal 10 all’11,5), differendo l’aumento di 0,5 punti percentuali al 2020, anno in cui l’aliquota ridotta è incrementata di un ulteriore 1,5 per cento (dall’11,5 al 13), per un totale di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente il comma 2, lettera b), elimina l’aumento di 3 punti percentuali dell’aliquota IVA ordinaria previsto per il 2018, che rimane quindi fissata al 22, riduce da 3,4 a 2,2 punti percentuali l’aumento per il 2019 (che passa dal 22 al 24,2), lasciando invariati i previsti aumenti al 24,9 e al 25 rispettivamente per l’anno 2020 e a decorrere dall’anno 2021, anche in tal caso determinando un aumento complessivo di 3 punti percentuali rispetto all’aliquota vigente.
Fisco passo per passo 23/12/2017La nuova Web tax. Misure fiscali per l'economia digitaleSiprevede, con il comma 586, l'istituzione dell’imposta sulle transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti dei soggetti residenti indicati dall’articolo 23, comma 1 del DPR 600/1973108 nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, con l’esclusione dei soggetti che applicano il regime forfetario o il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si ripropone il rinvio, con il comma 587, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 aprile 2018, per l’individuazione delle prestazioni di servizi a cui applicare l'imposta sulle transazioni digitali; S'iintendono per servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia di informazione.
Fisco passo per passo 23/12/2017Rimodulazione dei termini riferiti ad un CAF dipendentiIl co. 513-septies della Legge di BIlancio 2018, con le modifiche apportate al DM 31 maggio 1999 n. 164 (in particolare agli art. 13 e 16), rimodula alcuni termini previsti per la cura di adempimenti in materia di presentazione della dichiarazione dei redditi ad un CAF- dipendenti e per le attività di assistenza fiscale prestata dallo stesso. Nello specifico: a) si sposta al 23 luglio (il 7 luglio a l.v.) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione il termine entro cui presentare ad un CAF-dipendenti la dichiarazione dei redditi e la documentazione corredata; b) la comunicazione all'Agenzia delle entrate in via telematica del risultato finale delle dichiarazioni non dovrà aver luogo entro il 7 luglio; c) la consegna al contribuente di copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione è effettuata prima della trasmissione della dichiarazione e non più in ogni caso entro il 7 luglio; d) la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte non dovrà più aver luogo entro il 7 luglio di ciascun anno; e) si prevede, in coerenza delle modifiche sopra apportate, che i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludano le attività di comunicazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate e di consegna al contribuente come segue: 1) entro il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno; 2) entro il 7 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno; 3) entro il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1o al 23 luglio.
Fisco passo per passo 23/12/2017Differimento termini relativi a certificazioni e dichiarazioni dei sostituti di impostaCon il co. 513-sexies della Legge di bilancio 2018, intervenendo sull'art. 4 del DPR 332/1998, commi 3-bis, 4-bis e 6-quater: a) si differisce dal 31 luglio al 31 ottobre il termine entro il quale i sostituti di imposta presentano e trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni uniche; b) si precisa che la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche ai fini INPS, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, possa avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta.
Fisco passo per passo 23/12/2017Affrancamento partecipazioni di controlloCon il comma 40-bis, si modifica l'articolo 15, commi 10-bis e 10-ter del DL 185/2008, in materia di riallineamento e rivalutazione opzionale, ai fini fiscali, del valore delle partecipazioni di controllo iscritte in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa ed altre attività immateriali. In particolare, per ambedue i commi richiamati, si specifica che le partecipazioni di controllo sono quelle detenute in società residenti e non residenti anche prive di stabile organizzazione in Italia.