Fisco passo per passo 16/02/2021Bonus locazioni - Modello aggiornato per la cessione del credito fino al 30 aprile 2021Con il Provv. 43058 del 15/02/2021, l'Agenzia delle Entrate ha nuovamente aggiornato il modello per la cessione del bonus locazioni ex art. 28 del DL 34/2020, per tenere conto dell’estensione temporale per taluni soggetti, anche ai primi quattro mesi del 2021. La Legge di Bilancio 2021 è nuovamente intervenuta sul credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo disponendo che: per le imprese turistico-ricettive e le agenzie viaggi/tour operator si applica fino al 30/04/2021 (in luogo del 31/12/2020) A seguito di qeust ultimo ampliamento dell'ambito temporale e soggettivo del bonus, ha reso necessario l'aggiornamento del modello per la comunicazione della cessione, che costituisce una delle modalità di utilizzo del credito medesimo.
Fisco passo per passo 24/02/2021Al 31 marzo la comunicazione dello sconto in fattura/cessione del credito 2020Con il Provv. 22/02/2021, l'Agenzia Entrate ha proceduto a prorogare al 31/03/2021 (in luogo del 16/03) il termine per la comunicazione della cessione del credito o dello sconto in fattura intervenuti nel 2020 riferita ai bonus edili (superbonus incluso), di cui all'art. 121 DL 34/2020 ("Decreto Rilancio"). CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA: il citato art. 121 del DL Rilancio ha previsto la possibilità: per i soggetti che sostengono dal 1/01/2020 fino al 31/12/2021 spese per i bonus edili di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per: un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari allo stesso corrispettivo, che viene anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e dagli stessi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante; la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare.
Fisco passo per passo 22/03/2021Condominio minimo: fruizione del Superbonus con il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimentiCon la risposta n. 196 del 18/03/2021, relativamente alla fruizione del Superbonus da parte di un condominio minimo, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che: i condomìni che, non essendo obbligati, non hanno nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale; per la fruizione della detrazione, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i relativi adempimenti; il titolare del codice fiscale è tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell'edificio.
Fisco passo per passo 20/04/2021Cessione del credito Ecobonus/Sismabonus parti comuni edificio con unico proprietario - compilazione comunicazioneCon una FAQ il 15/04/2021 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito la corretta modalità di compilazione per la comunicazione relativa alle opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. sconto in fattura o cessione del credito) in caso di interventi eseguiti sulle parti comuni di un edificio posseduto da un unico proprietario In caso di interventi antisismici o di riqualificazione energetica eseguiti sulle parti comuni di un edificio composto da 4 unità immobiliari distintamente accatastate, possedute da un unico proprietario, la comunicazione deve essere compilata con le stesse modalità previste per gli interventi effettuati su parti comuni condominiali. In particolare: nel frontespizio devono essere indicati: nel campo "Condominio Minimo", il valore 2' (condominio minimo senza amministratore di condominio); nel campo "Codice fiscale dell'amministratore di condominio o del condomino incaricato", il codice fiscale del proprietario; nel quadro A, nel campo "N. unità presenti nel condominio", deve essere riportato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (4' nell'esempio); nel quadro B vanno indicati i dati catastali di tutte le unità immobiliari che compongono l'edificio; nel quadro C deve essere compilata la "Sezione II - SOGGETTI BENEFICIARI", ripetendo nelle varie righe il codice fiscale del proprietario per ciascuna delle unità immobiliari indicate nel quadro B.
Fisco passo per passo 25/05/2021Superbonus - esente da IVA la cessione del credito nei confronti di altri soggettiCon la risposta ad interpello n. 369 dl 24/05/2021, l'agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento ai fini delle imposte indirette della cessione (ex art. 121 DL 34/2020) Si premette che: rientrano tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, se effettuate dietro corrispettivo, i prestiti di denaro , comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni (art. 3 comma 2 n. 3 del DPR 633/72) l’art. 10 comma 1 n. 1 del DPR 633/72 prevede il regime di esenzione, tra l’altro, per le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento. Ne deriva che: rientra tra le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA; ogniqualvolta l’operazione di cessione del credito possieda finalità di finanziamento, la prestazione rientra tra quelle esenti da IVA (RM 139/2004 e RM 32/2011).
Fisco passo per passo 10/09/2021Bonus affitti: le novità del modello per la cessione del creditoCon Provv. del 07/09/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la nuova versione del modello per la comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid (e relative istruzioni), allo scopo di consentire la comunicazione delle cessioni dei crediti relativi a canoni dovuti in base ad atti o contratti da registrare in caso d’uso, per i quali non è richiesta l’indicazione degli estremi di registrazione In particolare, al modello denominato Comunicazione della cessione dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, nel quadro TIPOLOGIA DI CREDITO CEDUTO, punto n. 2, all’elenco delle tipologie dei contratti è aggiunta la voce F - Atto o contratto da registrare in caso d’uso. Questo nuovo modello di comunicazione deve essere utilizzato a decorrere dal 9 settembre 2021.
Fisco passo per passo 22/11/2021Al via la comunicazioni super-AceSul sito dell'Agenzia delle Entrate sono stati resi disponibili i prodotti di compilazione e controllo del modello per la fruizione del credito d’imposta spettante alle imprese che hanno effettuato incrementi di patrimonio netto nel 2021, e dal 20/11/2021 è stato aperto il canale di trasmissione, fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020. n particolare, l’Amministrazione finanziaria ha reso noto che dal 20 novembre 2021 fino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (30 novembre 2022, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) è possibile inviare la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta Ace utilizzando i software rilasciati dall’Agenzia. Il software ComunicazioneCreditoACE consente la compilazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 19 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonché delle modalità attuative per la cessione del credito (Pubblicato il 17/09/2021).
Fisco passo per passo 24/11/2021Bonus edili e SAL: pagamenti effettuati entro il 2021 e i lavori ultimati anche successivamente.In risposta ad una interrogazione parlamentare in VI Commissione Finanze dello scorso 17/11/2021, il MEF - sentita l'Agenzia delle Entrate - ha chiarito che i bonus legati al Sal (stato avanzamento lavori), anche se gli interventi sono realizzati dopo la scadenza della specifica agevolazione, sono salvi, a condizione che fatture e pagamenti siano effettuati entro il 2021 e che i lavori siano, in seguito, effettivamente eseguiti. In particolare, in relazionealSuperbonus, viene chiarito che i benefici sono correlati al sostenimento" delle spese risultando, invece, indifferente la data di ultimazione degli interventi agevolabili, l’importante è che vengano effettivamente completati.