Con la RM 45/E/2022, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che trasferimento dei crediti d’imposta derivanti da Superbonus e altri sconti fiscali, dalla controllata alla controllante, non configura un’ipotesi di cessione a terzi degli stessi crediti, ossia un contratto tra un cedente e un cessionario, mediante il quale il primo trasferisce al secondo il diritto di credito che vanta nei confronti del proprio debitore.
Si tratta, piuttosto, di un trasferimento di una posizione soggettiva alla fiscal unit, che conta soltanto per la liquidazione dell'imposta sul reddito delle società dovuta dalla consolidante, nell'ambito di un sistema di tassazione finalizzato alla determinazione di un reddito imponibile unico e all’abbattimento dell’Ires di gruppo anche attraverso l'utilizzo in compensazione dei crediti e delle eccedenza d'imposta trasferiti dalle imprese che vi aderiscono.