Con la risposta n. 459 del 20/09/2022 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la somma complessiva corrisposta da una società di assicurazioni, in base a un accordo transattivo, per risarcire l’istante dei danni relativi al tetto e ai muri perimetrali della sua abitazione causati da una calamità, erogata successivamente agli interventi di riparazione eseguiti dall’istante, è indipendente da tali lavori e non preclude l’utilizzo del Superbonus per le spese sostenute.
Non sussiste, infatti, alcun nesso di causalità fra l’indennizzo ricevuto e i lavori effettuati, considerato che il contribuente avrebbe potuto impiegare le somme ottenute a titolo di risarcimento, anche per altre finalità.