Con la consulenza giuridica n. 2/2024 dell’Agenzia delle entrate è stato chiarito che l’aliquota Iva ridotta,ì del 10%, non può applicarsi in via generalizzata alle vendite di integratori alimentari, essendo riconosciuta solo se i prodotti sono classificabili nella voce doganale 2106 della nomenclatura combinata di cui al regolamento Cee 2658/87, allegato 1.
Per beneficiare dell’Iva al 10%, quindi, è necessario un preventivo interpello delle Dogane.