Fisco passo per passo 30/05/2024Credito d’imposta transizione 5.0 - modifiche DL 39/2024 post conversioneL'art. 3, c. 6-bis, DL 39/2024 - introdotto in fase di conversione in legge - ha introdotto delle alla disciplina del credito d’imposta transizione 5.0 di cui all’art. 38 del DL 19/2024, confermando quanto proposto dal Governo con uno specifico emendamento. IL CREDITO D'IMPOSTA "TRANSIZIONE 5.0" Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (in attuazione della decisione del Consiglio UE dell’8/12/2023 in relazione all’Investimento 15 - Transizione 5.0, della Missione 7 - REPowerEU), il decreto ha introdotto il "Piano Transizione 5.0".
Notizie Flash 29/05/2024MIMIT - Via libera dell’UE a "Hy2Move", il quarto progetto IPCEI nella catena del valore dell'idrogenoCon decisione adottata il 28 maggio 2024, la Commissione europea ha approvato l'IPCEI "Hy2Move", il quarto Importante Progetto di Comune Interesse Europeo nella catena del valore dell’idrogeno dopo Hy2Tech (approvato il 15 luglio 2022), Hy2Use (approvato il 21 settembre 2022) e Hy2Infra (approvato il 15 febbraio 2024). IPCEI Hy2Move si focalizza su un’importante segmento della catena del valore delle tecnologie dell’idrogeno supportando lo sviluppo di una serie di innovazioni, tra cui: tecnologie dell'idrogeno per i mezzi di trasporto (stradali, marittimi e aerei); tecnologie a celle a combustibile ad alte prestazioni, che utilizzano l'idrogeno per generare elettricità con una potenza sufficiente a muovere navi e locomotive; soluzioni di stoccaggio on-baord di nuova generazione; tecnologie per il rifornimento di idrogeno in loco con carburante pressurizzato e puro al 99,99.
Notizie Flash 29/05/2024DL 39/2024 convertito - Riduzioni aliquota interventi recupero edilizio e riqualificazione energeticaL'art. 9-bis, c. 8, DL 39/2024 - introdotto in sede di conversione (L. 67/2024) dispone: la riduzione dal 36 al 30; dell'aliquota di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici sostenute dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033. La disposizione in commento, introdotta in sede referente, aggiunge il comma 3-ter all’articolo 16-bis del TUIR, stabilendo che: per le spese agevolate ai sensi dell' articolo 16-bis sostenute dal 1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2033; escluse quelle per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione, di cui al comma 3-bis; l’aliquota di detrazione è ridotta al 30 (in luogo del 36).
Fisco passo per passo 29/05/2024DL 39/2024 convertito - deroghe al "blocco" delle opzioni per gli immobili danneggiati da eventi sismiciL'art. 1 del DL 39/2024 post conversione (L. 67/2024, in GU 28/05/2024) introduce delle deroghe al "blocco" delle opzioni (sconto in fattura/cessione credito) con riguardo agli immobili danneggiati da eventi sismici, in esito alle quali si delinea il seguente quadro normativo: eventi sismici nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: il blocco (art. 1, c. 2, DL 11/2023) NON opera nel caso in cui: sia l’istanza di acquisizione del titolo edilizio che l’istanza di concessione di contributi sono state presentate dopo il 29 marzo (quindi dal 30 marzo 2024) nel limite finanziario complessivo di 400 milioni di euro richiedibili per l’anno 2024, di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e compete al Commissario straordinario per la ricostruzione assicurare il rispetto del limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga; eventi sismici nelle Regioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza (anche diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria): il blocco delle opzioni (art. 1, c. 2, DL 11/2023) NON opera al verificarsi delle seguenti condizioni: almeno una, tra l’istanza di acquisizione del titolo edilizio e l’istanza di concessione di contributi è stata presentata entro il 29 marzo 2024 (giorno antecedente all'entrata in vigore del DL 39/2024) senza limitazioni finanziarie complessive: eventi sismici in Regioni diverse da Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria: in tale fattispecie, nel caso in cui sia l’istanza di acquisizione del titolo edilizio che l’istanza di concessione di contributi sono state presentate dopo il 29/03/2024, il blocco delle opzioni di cui al co. 1 dell’art. 2, DL 11/2023, non opera più e, quindi, non è possibile esercitare le opzioni di cui all’art. 121, DL 34/2020.
Fisco passo per passo 29/05/2024DL 39/2024 convertito - disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmenteL'art. 3 del DL 39/2024 conv. con L. 67/2024 (in GU del 28/05/2024) al fine del monitoraggio della spesa, introduce: l’obbligo per alcuni contribuenti; che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici; di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche Si prevede in particolare l’obbligo di trasmissione di alcune informazioni all’ENEA per determinati soggetti che realizzano interventi di efficientamento energetico agevolabili secondo la disciplina del superbonus. Ambito soggettivo: l'art. 7, c. 3, individua la platea dei contribuenti tenuti alla trasmissione dei suddetti dati La disposizione chiarisce che sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni e le relative variazioni, i soggetti: che entro il 31/12/2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al c. 13-ter dell’articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori; i soggetti che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del DL 34/2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1 gennaio 2024.
Fisco passo per passo 29/05/2024DL 39/2024 convertito - confermata la proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19L'art. 7, c. 4, DL 39/2024 post conversione (L 67/2024 in GU del 28/05/2024) ha disposto un’ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati. Il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) è stato istituito dall’art.52 della L. n. 234/2012, integralmente sostituito dall’arti. 14, c. 1, lett. b) della L. 115/2015 e modificato dall’articolo 6, comma 6 del DL n. 244/2016 (L. n. 19/2017).