Nella C.M. 42/E del 12.10.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha avuto modo di soffermarsi su un aspetto mai chiarito e spesso oggetto di dibattito tra colleghi, ossia la possibilità di procedere ad una sorta di compensazione automatica (con ravvedimento) tra il debito Iva periodo non versato nel periodo d’imposta e il credito IVA scaturente dalla dichiarazione annuale relativo al medesimo periodo d’imposta.
In estrema sintesi, il comportamento che molti contribuenti erano tentati ad adottare (e molte volte è stato fatto) è il seguente:
Cerchiamo di tradurre il caso in un esempio concreto.
ESEMPIO:
Alfa SRL nel corso del 2015 non ha proceduto al versamento del debito IVA relativo a novembre 2015 pari ad €. 10.000,00. Nella compilazione del quadro VH del Modello IVA 2016 ha proceduto a indicare che il versamento è stato in realtà effettuato con conseguente emersione di un credito IVA annuale di €. 25.000,00. Successivamente ha proceduto ad utilizzare il suddetto credito Iva annuale per compensare con ravvedimento il debito IVA del mese di novembre 2015. Tale comportamento può considerarsi corretto? L’Amministrazione Finanziaria ha espresso un parere negativo.
Nella recente circolare 42/E dello scorso 12 ottobre, paragrafo 4.3, è stato chiesto all’Amministrazione Finanziaria se un omesso versamento IVA periodico possa essere regolarizzato, con ravvedimento, mediante compensazione con il credito IVA emergente dalle liquidazioni periodiche successive.
Su tale aspetto l’Amministrazione Finanziari ha evidenziato che:
La compensazione del debito IVA periodico e il conseguente ravvedimento delle sanzioni:
Trattandosi di compensazione orizzontale o esterna, la stessa andrà evidenziata nel modello F24 e sarà subordinata al rispetto dei limiti di 5.000 euro annui (compensazione ante presentazione del modello) e di 700.000 euro annui (tetto massimo di compensazione annuale).
Qualora il credito da destinare in compensazione IVA sia superiore al limite di 15.000 euro, peraltro, non occorre il visto di conformità, la cui preventiva apposizione sul modello IVA TR è indispensabile solo in caso di richiesta di rimborso.
In assenza dei requisiti per poter utilizzare le eccedenze di credito trimestrale, il ravvedimento dell’omesso versamento periodico può essere effettuato utilizzando in compensazione il credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.
In tale evenienza, il credito può essere compensato con un debito IVA pregresso a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della maturazione.
Dal punto di vista dichiarativo, l’avvenuta compensazione tra il debito Iva periodico e il credito Iva (trimestrale o annuale) maturato successivamente, viene rappresentata nel seguente modo:
OSSERVA:
Le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria evidenziano in modo inequivocabile l’impossibilità di procedere alla compensazione “automatica” tra debito iva periodico e credito IVA annuale.
Evidenzia l’Agenzia che ove la sistemazione avvenga prima della presentazione del modello annuale, le risultanze finali del quadro VL dovranno proprio corrispondere al credito nettizzato di quanto utilizzato per estinguere il debito periodico.
Diversamente, qualora la compensazione venga effettuata dopo la presentazione della dichiarazione Iva, sarà necessario:
Trattandosi in entrambe le ipotesi di compensazione esterna, la stessa deve essere evidenziata nel modello F24 ed è, in ogni caso, subordinata al rispetto dei limiti quantitativi.