Info Flash Fiscali 13/01/2015Tasso di interesse legale - dal 1/01/2015 ridotto allo 0,5In caso di ravvedimento operoso si dovranno applicare due diversi saggi d’interesse: 1 fino al 31/12/2014 e 0,5 dal 1 gennaio 2015 Dal prossimo 1/01/2015 il ravvedimento diventa più leggero; con la pubblicazione in GU del DM 11/12/2014 viene ridotto allo 0,5 (in luogo dell’1) il tasso di interesse legale di cui all’art. 1284 c.c. TASSI LEGALI NEL TEMPO Periodo Tasso Dal 1/01/2010 al 31/12/2010 1,0 Dal 1/01/2011 al 31/12/2011 1,5 Dal 1/01/2012 al 31/12/2013 2,5 Dal 1/01/2014 al 31/12/2014 1,0 Dal 1/01/2015 0,5 EFFETTI La modifica rileva per numerosi aspetti riferiti sia ai rapporti tributari che civilistici.
Info Flash Fiscali 22/01/2015Cassa geometri - aumenta al 5 il contributo integrativoDal 01/01/2015 aumenta al 5 la misura del contributo integrativo per le prestazioni nei confronti di committenti privati Come noto, i contributi previdenziali dovuti dai geometri (CIPAG) vengono differenziati in: CONTRIBUTO SOGGETTIVO è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto CONTRIBUTO INTEGRATIVO è quantificato in misura pari ad una percentuale del volume d’affari IVA prodotto nell’anno precedente, con un minimo comunque dovuto CONTRIBUTO MATERNITÀ: tutti gli iscritti all’Albo ed alla Cassa ed i pensionati ancora iscritti all’Albo, sono tenuti a versare anche il cd. contributo di maternità (pari ad . 15 non frazionabili) A partire dalle fatture emesse dal 01/01/2015 l’art. 2 del Regolamento CIPAG dispone che: la misura contributo integrativo per le prestazioni nei confronti di committenti privati è aumentata dal 4 al 5 CIPAG: ALIQUOTA APPLICABILE DAL 2015 5 per le prestazioni effettuate nei confronti di committenti privati 4 Per le prestazioni effettuate nei confronti di PA (si tratta di Ministeri, Agenzie fiscali, Enti previdenziali ed assistenziali nazionali, Amministrazioni locali, Aziende sanitarie, CCIAA, Università) Si rammenta, inoltre, che il suddetto contributo integrativo: a) è applicato in fattura nei confronti del cliente ed è quindi a carico di quest’ultimo b) concorre a formare la base imponibile IVA non è soggetto ad IRPEF e pertanto non costituisce base imponibile per la ritenuta d’acconto (20) Esempio Il geom. Neri ha effettuato una perizia per conto della Rossi srl; lo stesso in data Il 28/01/2015 emette fattura per tale prestazione, addebitando al cliente (non PA) il contributo integrativo del 5: GEOMETRA NERI PAOLO Spett. le Rossi srl .
Info Flash Fiscali 26/01/2015Periti industriali - al 5 il contributo integrativoDal 01/01/2015 aumenta al 5 la misura del contributo integrativo per le prestazioni nei confronti di committenti privati Come noto, i contributi previdenziali dovuti dai periti industriali vengono differenziati in: CONTRIBUTO SOGGETTIVO è quantificato in misura percentuale sul reddito professionale Irpef prodotto, con un minimo comunque dovuto CONTRIBUTO INTEGRATIVO è quantificato in misura pari ad una percentuale del volume d’affari IVA prodotto, con un minimo comunque dovuto CONTRIBUTO MATERNITÀ: gli iscritti all’Albo sono, inoltre, tenuti a versare il cd. contributo di maternità (pari ad . 8,5). A partire dalle fatture emesse dal 01/01/2015 l’art. 5 del Regolamento CIPAG dispone che: la misura contributo integrativo per le prestazioni nei confronti di committenti privati è aumentata dal 4 al 5.
Info Flash Fiscali 025 / 1529/01/2015Flash - IVA per cassa - Dal 2015 è possibile revocare l'opzioneConsiderata la durata triennale dell’opzione Iva per cassa, i soggetti che hanno scelto tale regime dal 01/12/2012 (con comunicazione nel quadro VO del mod. IVA 2013), si trovano ora a dover scegliere tra: proseguire con il regime in esame; In tal caso non è necessario alcun adempimento/ comunicazione in quanto, scaduto il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno; applicare il regime IVA ordinario; in tal caso, dal 01/01/2015 rileva il comportamento concludente e pertanto, l’ interessato, dovrà comunicare la revoca dell’opzione nel quadro VO del modello IVA 2016.
Info Flash Fiscali 29/01/2015Iva per cassa - dal 2015 è possibile revocare l’opzionePer i soggetti che hanno adottato il regime iva per cassa dal 01/12/2012 il 2015 è il primo anno in cui scegliere di mantenere/revocare l’opzione Considerata la durata triennale dell’opzione Iva per cassa, i soggetti che hanno scelto tale regime dal 01/12/2012 (con comunicazione nel quadro VO del mod. IVA 2013), si trovano ora a dover scegliere tra: proseguire con il regime in esame; In tal caso non è necessario alcun adempimento/ comunicazione in quanto, scaduto il primo triennio, l’opzione si rinnova automaticamente di anno in anno; applicare il regime IVA ordinario; in tal caso, dal 01/01/2015 rileva il comportamento concludente e pertanto, l’ interessato, dovrà comunicare la revoca dell’opzione nel quadro VO del modello IVA 2016.
Info Flash Fiscali 029 / 1503/02/2015Flash - Sindaci di SRL - Revoca per giusta causa con vaglio del TribunaleIn materia di revoca per giusta causa del Collegio sindacale/revisore di una Srl (a seguito del DL 91/2014), si sono sviluppate, di recente, soluzioni interpretative controverse specie riguardo la necessità o meno che la delibera dei soci sia approvata dal Tribunale; sul punto, infatti: il Notariato: ritiene sufficiente la delibera dei soci, nella quale va comunque esplicitata la giusta causa della revoca il MISE (di concerto con il Min. Giustizia): ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale, volto ad accertare l’esistenza della predetta causa di revoca.
Info Flash Fiscali 03/02/2015Sindaci di srl - revoca per giusta causa col tribunaleIn caso di revoca per giusta causa del collegio sindacale il mise ritiene indispensabile il vaglio del tribunale In materia di revoca per giusta causa del Collegio sindacale/revisore di una Srl (a seguito del DL 91/2014), si sono sviluppate, di recente, soluzioni interpretative controverse specie riguardo la necessità o meno che la delibera dei soci sia approvata dal Tribunale; sul punto, infatti: il Notariato: ritiene sufficiente la delibera dei soci, nella quale va comunque esplicitata la giusta causa della revoca il MISE (di concerto con il Min. Giustizia): ritiene imprescindibile il decreto di approvazione del Tribunale, volto ad accertare l’esistenza della predetta causa di revoca.
Info Flash Fiscali 032 / 1505/02/2015Flash - IMU terreni montani - Chiarimenti del MEFLa recente Ris. n. 2/DF/2015, in vista della prossima scadenza del 10/02/2015, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti riferiti ai terreni agricoli cd. montani o parzialmente montani, precisando che: aliquota: l'IMU sui terreni che, secondo le nuove regole, hanno perso l'esenzione deve essere calcolata applicando: - l'aliquota base del 7,6 - salvo che il Comune abbia deliberato specifiche aliquote per detti terreni (non potendo trovare applicazione l’aliquota prevista dalla delibera in via residuale per tutti gli altri immobili) terreni parzialmente montani in locazione: per i terreni ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani dall'elenco ISTAT che risultino concessi in affitto/comodato a coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola, l’esenzione IMU: - si applica solo se anche il locatore/comodante ha la medesima qualifica (coltivatore diretto/IAP) - non trova applicazione in caso contrario rimborso IMU: i contribuenti che hanno effettuato il versamento dell'IMU con riferimento a terreni: - considerati imponibili secondo le vecchie regole del DM 28/11/2014 - divenuti successivamente esenti in applicazione delle nuove regole del DL 4/2015 in generale possono solo richiedere il rimborso di quanto versato; la compensazione è, invece, consentita solo laddove il Comune abbia previsto con proprio regolamento tale possibilità.
Info Flash Fiscali 05/02/2015Imu terreni montani - i chiarimenti del MEFPer beneficiare dell’esenzione Imu è indispensabile che chi concede il terreno in affitto/comodato a un cd o Iap abbia la qualifica di cd o Iap La recente Ris. n. 2/DF/2015, in vista della prossima scadenza del 10/02/2015, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti riferiti ai terreni agricoli cd. montani o parzialmente montani, precisando che: aliquota: l'IMU sui terreni che, secondo le nuove regole, hanno perso l'esenzione deve essere calcolata applicando: l'aliquota base del 7,6 salvo che il Comune abbia deliberato specifiche aliquote per detti terreni (non potendo trovare applicazione l’aliquota prevista dalla delibera in via residuale per tutti gli altri immobili) terreni parzialmente montani in locazione: per i terreni ubicati nei Comuni classificati parzialmente montani dall'elenco ISTAT che risultino concessi in affitto/comodato a coltivatori diretti/IAP iscritti nella previdenza agricola, l’esenzione IMU: si applica solo se anche il locatore/comodante ha la medesima qualifica (coltivatore diretto/IAP) non trova applicazione in caso contrario rimborso IMU: i contribuenti che hanno effettuato il versamento dell'IMU con riferimento a terreni: considerati imponibili secondo le vecchie regole del DM 28/11/2014 divenuti successivamente esenti in applicazione delle nuove regole del DL 4/2015 in generale possono solo richiedere il rimborso di quanto versato; la compensazione è, invece, consentita solo laddove il Comune abbia previsto con proprio regolamento tale possibilità. ATTENZIONE: indipendentemente da tale chiarimento, la questione dei terreni risulta ancora "aperta" in sede di giustizia amministrativa, in quanto il TAR Lazio ha rinviato al 18/02/2015 la trattazione collegiale della causa concernente la disciplina dell'esenzione IMU dei terreni montani, come dettata dal DM 28/11/2014.