Nell’iter di conversione del D.L. 193/2016 è stata innalzata ad € 30.000 la soglia per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza necessità di presentare la garanzia. Il precedente limite era fissato ad euro 15.000.
A seguito della modifica normativa in commento:
ð per i rimborsi di importo inferiore ad €. 30.000 non sarà più necessaria la presentazione della garanzia
ð per i rimborsi d’importo superiore ad €. 30.000 non sarà necessaria la presentazione della garanzia per i contribuenti non a rischio, solo se sull’istanza da cui emerge il credito si appone il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo e si presenta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ð i contribuenti a rischio saranno sempre tenuti a presentare le necessarie garanzie per le richieste di importi superiori ad €. 30.000.