In relazione alla procedura del “Tax free shopping”, l’Agenzia ha recentemente ha chiarito che:
- per ottenere lo sgravio Iva delle cessioni di beni da trasportare nei bagagli dei viaggiatori domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea (articolo 38-quater Dpr n. 633/1972);
- ai fini del superamento della soglia dei 154,94 euro che consente la fruizione del beneficio, rileva il fatto che gli acquisti siano fatturati da un singolo venditore ad un singolo cliente.
La disciplina in esame trova applicazione con esclusivo riferimento all’acquisto di beni e pertanto non è mai applicabile alle prestazioni di servizio.