L’Agenzia delle Entrate ha recentemente chiarito che:
La detrazione deve comunque avvenire secondo il principio di inerenza che, in caso di “uso promiscuo”, avviene in ragione dei “criteri obiettivi” di cui all'art. 19 co. 4 Dpr 633/72.
Risulta, pertanto, ammessa la presentazione di una dichiarazione integrativa “a favore” (dunque, gratuita) per fruire del credito generato dalla detrazione non operata negli anni pregressi (fino dall’anno 2015).