In caso di passaggio dal regime forfettario ad un regime ordinario Iva:
Un caso particolare si pone ove il contribuente acceda al regime di contabilità ordinaria; in tal caso:
Ove si tratti di un’impresa che accede al regime di contabilità semplificata, il precedente concetto si applica ai soli componenti di reddito per cui opera il principio di competenza (per quelli a cui si applica il principio di cassa - come nel caso di contribuente professionista - non si verifica mai un salto/duplicazione d’imposta).
Inoltre, per quanto attiene i componenti negativi di reddito, queste risultano deducibili nel periodo ex post secondo le regole del regime adottato nel solo caso in cui la spesa non sia stata pagata nel periodo ex ante.