Le norme che disciplinano la tassazione dei compensi professionali ai fini dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva non sembrano lasciare dubbi in merito all’irrilevanza fiscale delle prestazioni gratuite rese dai liberi professionisti, considerando che la tassazione, ai fini dei suddetti tributi, segue il criterio di cassa.
La loro rilevanza fiscale si concretizza, invece, prendendo in considerazione le norme sull’accertamento tributario e in particolare, ai fini delle imposte dirette, considerando l’art. 39 c. 1 lett. d) DPR n. 600/1973.
Ne consegue che la gratuità della prestazione può essere riconosciuta dall’amministrazione finanziaria nel caso in cui il professionista ponga in essere prevalentemente prestazioni retribuite e, ancora, qualora le prestazioni gratuite si concretizzano in prestazioni semplici rese a favore di parenti o amici o, ancora, nel caso in cui il lavoratore autonomo tragga comunque vantaggi indiretti dalla prestazione stessa (Cass. n. 21972/2015 e Cass. n. 16966/2005).