Nell’iter di conversione del D.L. 193/2016 è stata innalzata ad € 30.000 la soglia per l’ottenimento dei rimborsi IVA senza necessità di presentare la garanzia. Il precedente limite era fissato ad euro 15.000.
A seguito della modifica normativa in commento:
Con la Risoluzione 112/E del 06.12.2016, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che nel caso di credito IVA chiesto a rimborso, la polizza assicurativa stipulata dai professionisti che appongono il visto di conformità deve essere adeguata al numero dei contribuenti assistiti, dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie, ma non anche all’ammontare del credito chiesto a rimborso. Ove la polizza assicurativa del professionista che appone il visto di conformità sia inferiore all’importo chiesto a rimborso dal professionista non sarà necessario per il contribuente presentare apposite garanzie.