Con la risoluzione 102/E del 03 novembre 2016, l’Amministrazione ha istituito il codice tributo “6872” da utilizzare per fruire del credito d’imposta per i versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie che alimentano il “Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile”. Il credito d’imposta in questione andrà indicato nel modello F24 per utilizzare in compensazione il 75% delle somme devolute.
Si ricorda che l credito d’imposta in questione, previsto in via sperimentale, dalla Legge di Stabilità 2016 per gli anni 2016, 2017 e 2018 e regolato dal decreto interministeriale 1° giugno 2016, verrà riconosciuto fino a esaurimento dei fondi stanziati, secondo l’ordine temporale in cui le istituzioni bancarie comunicano l’impegno a finanziare il Fondo.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, successivamente alla trasmissione, da parte dell’ACRI (Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.a.) all’Agenzia, dei dati relativi ai versamenti effettuati in favore del Fondo. Le fondazioni finanziatrici del Fondo possono cedere il credito a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, nel rispetto delle disposizioni previste dal codice civile e a condizione che sia avvenuto il riconoscimento dello stesso da parte dell’Agenzia.